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Il CONI Comitato Provinciale di Genova, Sportello - Impiantistica sportiva

Per praticare qualsiasi disciplina sportiva sia a livello agonistico o non agonistico, è obbligatoria la certificazione redatta da uno specialista in medicina sportiva, se agonistica, o dal medico di famiglia o un generico per quella non agonistica. 

La responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società sportiva a cui l’atleta è tesserato.

L’accertamento sanitario deve essere presentato alla Società sportiva all’atto del tesseramento o del suo rinnovo. Pertanto gli esami clinici e la conseguente certificazione devono essere svolti e compilati prima del tesseramento.

E’ dato alle Regioni il compito di disciplinare lo svolgersi delle visite di idoneità alla pratica sportiva, attraverso le ASL o, in Liguria, con centri specialistici riconosciuti dalla stessa e sotto il controllo delle ASL.

E’ invece di pertinenza delle Federazioni sportive, delle Discipline associate e degli Enti di Promozione sportiva, stabilire i limiti dell’età agonistica, e di quella non agonistica.

Per gli atleti portatori di handicap, le idoneità sono rilasciate da centri specializzati, che devono evidenziare, il livello fisico e il grado di disabilita’, in base alle seguenti categorie : amputati, celebro-lesi, non vedenti o ipovedenti, non udenti, psichici.


LE NORMATIVE STATALI

Nel 1971 il 26 ottobre è stata emanatala legge n° 1099 con il titolo “ Tutela Sanitaria delle Attività sportive”
Con D.P.R. n° 4 del 14/01/1972 e n° 10 del 15/01/1972, sono trasferite alle Regioni le competenze in materia sanitaria e di conseguenza anche quelle sulla tutela sanitaria agli sportivi.
E’ di competenza statale anche la materia sul doping, con cui si stabiliscono le sostanze (principi attivi) capaci di modificare le prestazioni degli atleti, e le modalità dei prelievi di liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi. Leggi che iniziano il D.M. del 05/07/1975 e continuano ad aggiornarsi nel tempo.


LA LEGGE REGIONALE

La Regione Liguria il 06/09/1984 con legge regionale n° 46 ha attuato il dettato statale, e, con le modifiche apportate con L/R n° 38/1985 e 38/1996.
Con la L/R n° 38 del 1996 ha completato la L/R n° 46/1984, ampliando a strutture private, riconosciute dalla Regione stessa, la possibilità di certificare sull’attività agonistica a pagamento dell’interessato, stabilendo il tetto massimo del costo della prestazione.
Le visite debbono essere svolte, solo ed esclusivamente, presso le sedi delle ASL o dei Centri di Medicina dello Sport, riconosciuti ed abilitati dalla Regione Liguria.

LE VISITE SANITARIE PER ATTIVITA' AGONISTICA E NON AGONISTICA
Tabella A note esplicative (clicca per visualizzare il contenuto)
Tabella B note esplicative (clicca per visualizzare il contenuto)
Tabella C note esplicative (clicca per visualizzare il contenuto)
materiale scaricabile:
- richiesta visita sanitaria
- scadenzario visite sanitarie
 
 

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